Rendere abitabile un Sottotetto, come farlo a norma di Legge?

da | Dic 3, 2019 | Casa e Affari, Consigli per la Casa, traslochi deposito | 0 commenti

Molto spesso nelle abitazioni ci sono degli spazi poco valorizzati e che invece meriterebbero un’attenzione maggiore. Uno di questi è il sottotetto, ovvero lo spazio compreso tra il tetto e il solaio dell’ultimo piano.

Alla meno peggio viene utilizzato come deposito o magazzino di oggetti stipati, ingombranti e di uso non frequente.

Recuperare questo spazio può essere fondamentale, per ricavare un’ambiente per gli ospiti, per dare più spazio alla famiglia, o semplicemente per migliorare la qualità dell’abitare.

Vediamo insieme come rendere abitabile un sottotetto e quali sono i requisiti previsti dalla legge.

L’altezza minima per l’abitabilità di un sottotetto e il fattore di luce

La legge 457/78 art.43 stabilisce che per rendere abitabile un sottotetto, dal pavimento al soffitto devono esserci 2,70 metri per gli ambienti vivibili e 2, 40 metri per gli ambienti di servizio (bagni, lavanderie, etc.).

Nelle unità immobiliari ricadenti in comuni montani al di sopra di 1000 metri, si può derogare alla legge nazionale abbassando a 2,55 metri il limite per gli ambienti abitabili.

Esistono delle leggi regionali che prevedono altezze diverse a seconda della regione.

Inoltre il Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975 stabilisce su tutto il territorio nazionale che “per ciascun locale d’abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore di luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento”.

Cambiamento della destinazione d’uso e autocertificazione dell’agibilità 

Da sottotetto a unità abitabile, è chiaro che c’è un cambio della destinazione d’uso che richiede il rispetto della normativa vigente. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è classificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001.

Bisogna quindi presentare richiesta di autorizzazione all’Ufficio Tecnico del Comune perché si sta andando ad ampliare la volumetria.

In questo caso la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) alternativa al permesso di costruire, serve proprio per quegli interventi che modificano la volumetria. 

La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di professionisti abilitati; queste attestazioni e asseverazioni sono corredate  dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.

Condominio, quali autorizzazioni chiedere 

Per trasformare il sottotetto in un ambiente vivibile, se lo spazio è di proprietà di tutti, l’assemblea condominiale deve consentire l’uso esclusivo all’unanimità.

Se invece il sottotetto è di proprietà esclusiva di un condomino (come risultante ad esempio da un atto di proprietà) l’assemblea non deve alcun consenso, purché i lavori vengano eseguiti senza arrecare alcun pregiudizio alle proprietà altrui.

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